L’obbligo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati è stato a lungo considerato una previsione di carattere generale, priva di conseguenze immediate sul piano della responsabilità. Tuttavia, l’evoluzione normativa degli ultimi anni, unitamente a un orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato, ha progressivamente attribuito a tale obbligo una portata concreta e cogente.
Il riferimento centrale è l’articolo 2086, secondo comma, del Codice civile, come modificato dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), che impone all’imprenditore collettivo di istituire assetti idonei alla natura e alle dimensioni dell’impresa, funzionali non solo alla gestione ordinaria, ma anche alla tempestiva individuazione della crisi e alla tutela della continuità aziendale.
Il quadro normativo si completa con ulteriori disposizioni rilevanti. L’art. 2475 c.c. attribuisce agli amministratori la responsabilità esclusiva per l’istituzione degli assetti; l’art. 2403 c.c. impone al collegio sindacale un dovere di vigilanza sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento degli stessi; l’art. 2409 c.c. consente ai soci e ad altri soggetti legittimati di denunciare gravi irregolarità gestionali; l’art. 330 del Codice della crisi introduce, infine, profili di responsabilità penale per bancarotta semplice impropria in caso di violazione di obblighi di legge che abbiano causato o aggravato il dissesto.
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha chiarito che la mancata predisposizione di assetti adeguati non costituisce una mera irregolarità formale, ma integra una violazione gestoria rilevante, non protetta dalla business judgment rule. Diverse pronunce hanno riconosciuto che tale omissione può giustificare l’attivazione dei poteri del tribunale ex art. 2409 c.c., fino alla revoca degli amministratori e, nei casi più gravi, degli organi di controllo. È stato inoltre affermato che l’assenza di assetti è particolarmente grave nelle imprese apparentemente in equilibrio, poiché impedisce l’intercettazione tempestiva dei segnali di crisi.
La Corte di Cassazione ha ribadito che l’obbligo di predisporre assetti adeguati grava sull’imprenditore in coerenza con i principi costituzionali di iniziativa economica e tutela della continuità aziendale. In questa prospettiva, il sindacato giudiziale può estendersi alla verifica della diligenza degli amministratori quando l’assetto risulti assente o manifestamente inadeguato.
Sul piano penale, l’omissione può assumere rilievo qualora venga dimostrato il nesso causale tra la carenza organizzativa e l’aggravamento del dissesto. Al contrario, l’adozione effettiva, documentata e sostanziale di assetti adeguati può svolgere una funzione attenuante o esimente, analogamente a quanto avviene per i modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. 231/2001.
Alla luce di questo contesto, emerge con chiarezza come la responsabilità di amministratori e organi di controllo per la mancata adozione di assetti adeguati si configuri come responsabilità per omissione di un preciso obbligo giuridico. La prevenzione della crisi, la tracciabilità delle decisioni e la documentazione delle attività di monitoraggio rappresentano oggi strumenti essenziali di compliance e di tutela.
