L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato la versione definitiva del nuovo OIC 5 – Bilanci di liquidazione, introducendo una revisione organica della disciplina applicabile ai bilanci redatti durante la fase di liquidazione delle società. Il principio entrerà in vigore per gli esercizi che iniziano dal 2027, ma potrà essere applicato in via anticipata già ai bilanci relativi al 2026.
La revisione nasce dalle difficoltà riscontrate nell'applicazione della precedente disciplina. Come evidenziato dall'OIC nel comunicato del 16 luglio 2026, il confronto con professionisti e operatori del settore ha mostrato come molte disposizioni fossero considerate eccessivamente complesse o poco aderenti alle esigenze operative. Il nuovo principio punta quindi a rendere più semplice la redazione dei bilanci di liquidazione, mantenendo al tempo stesso un'impostazione improntata alla prudenza e alla trasparenza.
Tra le principali novità figurano i nuovi criteri di valutazione delle attività, l'eliminazione del fondo per costi e oneri di liquidazione, la revisione degli schemi di bilancio, il superamento del costo ammortizzato per diverse poste patrimoniali e una serie di semplificazioni dedicate alle imprese di minori dimensioni.
Un nuovo criterio generale per valutare le attività
L'intervento più significativo riguarda i criteri di valutazione delle attività inserite nel bilancio di liquidazione.
La precedente versione dell'OIC 5 assumeva come riferimento generale il valore di realizzo. Il nuovo principio modifica questa impostazione stabilendo che, nella generalità dei casi, le attività debbano essere iscritte al minore tra il valore netto contabile esistente all'apertura della liquidazione e il valore di realizzo conseguibile durante la procedura.
L'obiettivo è evitare sopravvalutazioni patrimoniali e garantire una rappresentazione più prudente della situazione economica e patrimoniale della società.
Questo criterio si applica alle principali categorie di attività, tra cui immobilizzazioni materiali e immateriali, partecipazioni, titoli di debito, crediti, rimanenze e disponibilità liquide. Per gli strumenti finanziari derivati continua invece a trovare applicazione la disciplina prevista dall'OIC 32, mentre le disponibilità liquide restano disciplinate dall'OIC 14.
Quando è possibile utilizzare il valore di realizzo
Accanto alla regola generale, il nuovo OIC 5 introduce una facoltà valutativa del tutto nuova.
Le attività possono infatti essere iscritte direttamente al valore di realizzo, anche quando questo risulti superiore al valore netto contabile, ma soltanto se ricorrono contemporaneamente condizioni particolarmente rigorose che rendano altamente attendibile la stima.
In particolare:
- il valore di realizzo deve essere significativamente superiore al valore contabile;
- il bene deve essere immediatamente vendibile o comunque non richiedere interventi che ne ritardino la cessione;
- la vendita deve essere sostanzialmente certa, perché il potenziale acquirente è già stato individuato e la trattativa è in fase avanzata;
- il prezzo di vendita deve poter essere determinato con sufficiente attendibilità.
La società che sceglie di applicare questo criterio deve adottarlo per tutte le attività che presentano tali caratteristiche.
Le eventuali rivalutazioni confluiscono nella nuova voce A5-ter – Rivalutazioni della procedura liquidatoria, introdotta dal nuovo schema di Conto economico.
Si tratta di una novità rilevante, perché ribalta l'impostazione precedente: il valore di realizzo non rappresenta più la regola generale, ma diventa un'eccezione ammessa solo quando il realizzo del bene sia sostanzialmente certo e supportato da elementi oggettivi.
I riflessi fiscali e i limiti alla distribuzione delle rivalutazioni
L'introduzione di questo criterio valutativo comporta anche conseguenze sul piano fiscale e civilistico.
Dal punto di vista tributario, le rivalutazioni contabilizzate nella voce A5-ter non producono automaticamente un maggior costo fiscalmente riconosciuto. Le plusvalenze iscritte rimangono infatti fiscalmente irrilevanti fino al momento della loro effettiva realizzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 86 del TUIR.
Si determina così una separazione tra valori civilistici e fiscali: la rivalutazione produce effetti nel bilancio, ma la relativa tassazione resta differita fino alla vendita del bene durante la liquidazione.
In altri termini, l'introduzione di questo criterio determina quindi un disallineamento temporaneo tra valori civilistici e fiscali: la rivalutazione produce effetti nel bilancio, ma non modifica il valore fiscalmente riconosciuto del bene fino al momento della sua effettiva cessione.
Anche sotto il profilo della distribuzione ai soci emergono alcuni aspetti da considerare. Il nuovo OIC 5 non disciplina espressamente la distribuibilità delle riserve generate da queste rivalutazioni, richiamando soltanto le disposizioni dell'OIC 28 sul patrimonio netto.
Le ordinarie riserve da rivalutazione sono generalmente considerate indistribuibili finché il maggior valore non viene effettivamente realizzato. Tuttavia, nel caso previsto dal nuovo OIC 5 la situazione presenta caratteristiche differenti, poiché la rivalutazione è ammessa solo quando la vendita del bene appare ormai altamente probabile e supportata da trattative già in fase avanzata.
Resta comunque applicabile l'articolo 2491 del Codice civile, che consente ai liquidatori di distribuire acconti sul risultato della liquidazione soltanto se tale ripartizione non compromette il soddisfacimento dei creditori sociali, eventualmente richiedendo ai soci idonee garanzie.
Addio al fondo per costi e oneri di liquidazione
Un'altra importante innovazione riguarda l'eliminazione dell'obbligo di costituire un fondo generale destinato a coprire i costi futuri della liquidazione.
La disciplina precedente richiedeva una stima preventiva delle spese dell'intera procedura, soluzione che aveva generato numerose difficoltà applicative.
Il nuovo OIC 5 rinvia invece alle regole contenute nell'OIC 31, limitando gli accantonamenti ai soli casi di contratti onerosi, cioè rapporti contrattuali nei quali i costi inevitabili superano i benefici economici attesi.
I normali costi della liquidazione, come il compenso del liquidatore, le utenze, gli interessi o il personale necessario alla procedura, continuano invece a essere rilevati secondo la loro ordinaria maturazione, senza necessità di costituire uno specifico fondo.
Cambiano Stato patrimoniale e Conto economico
Il nuovo principio modifica anche la struttura del bilancio di liquidazione, con l'obiettivo di rappresentare non più la capacità dell'impresa di proseguire l'attività, ma quella di realizzare il proprio patrimonio e soddisfare le passività.
Per le società che cessano definitivamente l'attività, nello Stato patrimoniale scompare la tradizionale distinzione tra attivo immobilizzato e attivo circolante. Le attività vengono invece classificate in base alla loro natura (immobilizzazioni, partecipazioni, crediti, rimanenze, disponibilità liquide e così via), soluzione ritenuta più coerente con la logica della liquidazione.
Se invece durante la liquidazione prosegue, anche solo parzialmente, l'attività d'impresa, continuano ad applicarsi gli schemi ordinari previsti dal Codice civile, integrati però dalla nuova voce "Attività destinate alla liquidazione", nella quale confluiscono gli asset dei rami aziendali destinati alla dismissione.
Anche il Conto economico viene aggiornato introducendo tre nuove voci:
- A5-bis – Proventi della procedura liquidatoria: accoglie i componenti positivi derivanti dal realizzo delle attività e dall'estinzione delle passività;
- B14-bis – Oneri della procedura liquidatoria: raccoglie i componenti negativi legati alla gestione della liquidazione;
- A5-ter – Rivalutazioni della procedura liquidatoria: utilizzabile solo se la società applica l'opzione di valutare determinate attività al valore di realizzo, qualora questo sia superiore a quello contabile e sussistano i requisiti previsti dal principio.
L'obiettivo è distinguere chiaramente gli effetti economici della procedura di liquidazione dai risultati della gestione ordinaria.
Semplificazioni per le imprese di minori dimensioni
Il nuovo OIC 5 introduce inoltre alcune misure di semplificazione per le società che rientrano nei limiti previsti dagli articoli 2435-bis e 2435-ter del Codice civile.
Queste imprese possono continuare a utilizzare gli schemi ordinari del bilancio abbreviato o quelli previsti per le microimprese, evitando gli adempimenti più complessi introdotti per la liquidazione. Rimane inoltre confermato l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario.
Il primo bilancio di liquidazione e la nota integrativa
Particolare attenzione è dedicata al primo bilancio successivo alla nomina dei liquidatori.
La nota integrativa dovrà illustrare le modifiche apportate ai criteri di valutazione rispetto all'ultimo bilancio redatto nella prospettiva della continuità aziendale, spiegandone le motivazioni e gli effetti.
Le differenze derivanti dall'applicazione dei nuovi criteri non transitano nel Conto economico, ma vengono imputate direttamente a una nuova riserva di patrimonio netto denominata "Rettifiche di liquidazione", trattandosi di un cambiamento di principio contabile.
Il principio rafforza inoltre il ruolo dell'informativa, richiedendo ai liquidatori di descrivere le prospettive della procedura, le modalità di realizzo delle attività e gli effetti delle nuove valutazioni sulle principali poste patrimoniali.
Superato il criterio del costo ammortizzato
Tra le innovazioni tecniche più significative figura anche l'abbandono del criterio del costo ammortizzato per tutte quelle poste nelle quali esso risulta incompatibile con la logica della liquidazione.
Per titoli di debito, crediti e debiti il principio privilegia infatti valori che riflettano gli importi effettivamente incassabili o pagabili durante la procedura, ritenendo che il costo ammortizzato e l'attualizzazione siano strumenti concepiti per imprese destinate a proseguire l'attività e non per società in liquidazione.
Una disciplina più semplice e più aderente alla fase liquidatoria
Nel suo complesso, il nuovo OIC 5 rappresenta una revisione profonda della disciplina dei bilanci di liquidazione. L'adozione di criteri valutativi più prudenziali, la possibilità di ricorrere al valore di realizzo solo in presenza di rigorosi presupposti, il superamento del fondo per costi e oneri di liquidazione, la revisione degli schemi di bilancio, il rafforzamento dell'informativa e le semplificazioni per le imprese minori mirano a rendere la disciplina più coerente con le esigenze della pratica professionale.
La riforma introduce inoltre importanti riflessi sul piano fiscale e civilistico, soprattutto con riferimento alle rivalutazioni effettuate durante la liquidazione, confermando l'obiettivo dell'OIC di offrire una rappresentazione più attendibile della situazione patrimoniale delle società e, al tempo stesso, favorire una maggiore uniformità applicativa del principio contabile.
